Regno delle Due Sicilie
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Messaggio Da Admin Mar Nov 22, 2011 10:45 am

Sezione
Seconda - della Nobiltà Reale






PARAGRAFO
I - La
Nobiltà nel Regno delle Due
Sicilie






Art. 1. Dei titoli della
nobiltà reale

I titoli della nobiltà reale sono i seguenti, in ordine gerarchico:





- Re
- alta nobiltà che comprende:
* Duca
* Marchese
* Conte

- bassa nobiltà che comprende:
* Visconte
* Barone
* Cavaliere (insignito dal Gran Maestro di un ordine di cavalleria reale
riconosciuto)

- La Piccola Nobiltà
che comprende il solo titolo di Signore (vassallo).









Art. 2. della nobiltà IG o
Al lopas (crediti)

La nobiltà IG, in quanto acquistata, è un diritto inalienabile, seppur
transitorio, che consente di far precedere il proprio nome dal titolo di
Don/Donna o Dama.
Coloro che acquistano la
Nobiltà IG verranno nominati Nobiluomini o Nobildonne.
Alla nobiltà IG non viene attribuito nessun feudo.





PARAGRAFO
II - Delle Nobilitazioni










Art. 1. della scelta delle
terre da attribuire

La scelta del feudo da attribuire alla nomina spetta agli Araldi del Collegio.





Art.2. del Sovrano

Il Sovrano delle Due Sicilie, Re o Regina che sia, siede sul trono per volontà
del popolo del Regno e dell'Altissimo.
Le regole sulla nomina e sui diritti e doveri dei sovrani delle Due Sicilie
sono sancite dalla regia carta costituzionale.
E' incoronato dal Primate del distretto religioso del sud.





Art.3. della nobiltà
serenissima





Art. 3.1 dei feudi di
"pensionamento"

Per richiedere un feudo di pensionamento, un Governatore eletto deve riempire
le condizioni seguenti:

- essere in carica o averla lasciata da non più di 10 giorni;
- essere stato legittimamente eletto dal consiglio o aver assaltato il castello
con l'autorizzazione del Sovrano o in seguito a rivolta militare autorizzata
dal Sovrano;
- aver rispettato tutti i doveri presso il Sovrano e la nobiltà della
rispettiva Provincia (doveri di: Lealtà, Consiglio e se richiesto Aiuto anche
militare);
- aver prestato giuramento al Sovrano [nell'apposito topic in Taverna del
regno];
- il proprio mandato deve essere durato più di 35 giorni;
- non essere dimissionario.


Nel caso di una reggenza legittima, cioè l’elezione a Governatore dopo le
dimissioni, la morte del predecessore o la nomina da parte del Sovrano, il
reggente avrà diritto al titolo secondo quanto descritto precedentemente.





Comma 1 Della scelta del
titolo:
- Il Governatore potrà essere nominato Marchese/Conte/Visconte/Barone a seconda
del lavoro svolto durante la carica e della nobiltà delle proprie azioni svolte
sia per il Regno che per il/i Principato/i e in base alla durata del loro
regno:
se il mandato è durato più di 30, ma meno di 45 giorni avrà diritto ad un
titolo di Barone o di Visconte;
se il mandato è durato almeno 45 giorni avrà diritto ad un titolo di Visconte/
o Conte o Marchese.
- la scelta avverrà per votazione all'interno del Collegio. Per la votazione
del Governatore avrà particolare valore la parola dell'Araldo territoriale.





Art. 3. 2 dei feudi di
merito:





Comma 1 Su proposta del
Governatore

Alla fine del suo mandato, un Governatore legittimo e non dimissionario avente
effettuato almeno 35 giorni di regno ha il diritto di proporre massimo una
persona meritevole di nobilitazione all'interno della sua provincia.
Alla fine del suo mandato, un Governatore legittimo e non dimissionario avente
effettuato almeno 45 giorni di regno ha il diritto di proporre massimo due
persone meritevoli di nobilitazione all'interno della sua provincia.
Il Governatore uscente avrà 10 giorni di tempo dalla fine del suo mandato per
presentare le sue proposte.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto ai
Governatori di motivare le loro proposte trasmettendo al Collegio, una lettera
per candidato nelle quali egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli
compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non
siano già state utilizzate in precedenza.

Il Collegio di Araldica avrà la facoltà di scegliere quale titolo assegnare ai
candidati, ovvero di rifiutare la candidatura.

I candidati potranno essere elevati al rango di Barone, Visconte, Conte o
Marchese a seconda del proprio merito. Verrà tenuto in considerazione, a tal
proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale di competenza.

Qualora il Governatore abbia appoggiato una proposta regia di assegnazione di
un titolo Ducale perde il diritto a proporre ulteriori persone per la
nobilitazione nel medesimo mandato.









Comma 2Su proposta del Re


Durante il suo regno, un Re legittimo, ha il diritto di proporre una persona
meritevole di nobilitazione all'interno del Regno.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto al
Re di motivare la sua proposta trasmettendo al Collegio, una lettera per il
candidato nella quale egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli
compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non
siano già state utilizzate in precedenza.

Il Collegio di Araldica avrà la facoltà di scegliere quale titolo assegnare al
candidato, ovvero di rifiutare la candidatura.

I candidati potranno essere elevati al rango di Barone, Visconte, Conte o
Marchese a seconda del proprio merito. Verrà tenuto in considerazione, a tal
proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale di competenza.





Comma 3 Su proposta della
Nobiltà

È data facoltà ad un minimo di 8 Nobili, con l'approvazione dell'Araldo
Territoriale di proporre la nobilitazione di una persona ritenuta meritevole.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà tra gli 8 Nobili
solo uno potrà essere membro della stessa Famiglia del candidato, inoltre è
richiesto loro di motivare la propria proposta trasmettendo una lettera al
Collegio, nelle quali saranno descritte in modo preciso:

- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli
compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non
siano già state utilizzate in precedenza.

Potrà essere fatta una sola proposta ogni 3 mesi.

Il Governatore o il Sovrano in carica al momento della proposta potranno
opporsi alla nomina per seri e comprovati motivi.

Il candidato se ritenuto meritevole potrà essere elevato al rango di Barone,
Visconte o Conte a seconda del proprio merito, ovvero di rifiutare la
candidatura.





Art. 3. 3 Del titolo di
Duca

Potranno essere attribuiti solo due titoli di Duca per ogni provincia che
faccia parte del Regno In Gratibus [IG].
I feudi Ducali e relativi titoli non potranno essere lasciati in eredità.
Il Re che voglia proporre a Duca una persona che ritiene particolarmente
meritevole all'interno del Regno, può sottoporre la relativa richiesta al
Collegio, dopo aver ottenuto il sostegno da parte dei due Governatori in carica
(che in questo caso rinunciano a presentare altre proposte di nobilitazione in
relazione al loro mandato) e della Camera dei Nobili. Il Collegio provvederà
poi ad esaminare la candidatura e, avuto il giudizio del Vice Maresciallo reale
e degli Araldi Territoriali, la voterà e ne comunicherà l'esito.
In caso di esito negativo, la persona proposta avrà assegnato un feudo di rango
minore (da Viscontea in su).





Art. 4 Dell’auto richiesta
di titolo nobiliare

Qualsiasi forma di auto richiesta per l’ottenimento di un titolo nobiliare è
abrogata e non verrà presa in considerazione.

[*Nota Bene* Norma transitoria: il regolamento entrerà in vigore con la
proclamazione del nuovo Sovrano, perciò all'attuale Regina verrà applicato il regolamento
attualmente in vigore e non quello contenuto in questo documento.]





Comma 1 Della scelta del
Vassallo

I nobili da barone in poi possono conferire il titolo di Signore ad un
personaggio che designeranno come loro vassallo delegato all'amministrazione
dei propri feudi.
La persona prescelta per divenire Vassallo dovrà essere residente nel
territorio dove si trova il feudo.





Comma 2 Procedura per la
nomina

Per insignire un personaggio del Titolo di Signore è sufficiente scegliere un
piccolo possedimento all'interno del proprio feudo da cedere al personaggio
prescelto (la scelta sarà fatta dal Nobile tra i terreni stabiliti dal CdA in
un elenco pubblico) ed iniziare una cerimonia nelle apposite sale dedicate nel
Collegio di Araldica. L'Araldo dei Vassalli interverrà per ufficializzare la
cerimonia e consegnare la
Pergamena di Vassallaggio.





Comma 3 Dei diritti e dei
doveri del Vassallo

Egli avrà diritto di fregiarsi del titolo di “Signore di..” e di portare con
orgoglio le armi del proprio feudatario.
Egli potrà inoltre fare le veci del feudatario durante le cerimonie di
giuramento al Duca/Signore/Doge.





Comma 4 Dell'usufrutto
perpetuo a Ordini o Gruppi religiosi

Parte di un territorio legato ad un titolo nobiliare può essere concesso in “Usufrutto
perpetuo” dal Nobile a Ordini o gruppi religiosi perché vi insedino conventi,
monasteri, abbazie et similia.
Essi gestiranno quella parte di territorio a nome del Nobile al cui titolo il
territorio rimarrà comunque legato.

In caso di morte del nobile e successione del titolo ad erede, questo
affidamento permane in quanto legato al vincolo stesso dell'ereditarietà del
titolo.
Qualora il nobile morente non abbia un erede, e il feudo torni a
diposizione del Ducato/Provincia/Repubblica, il territorio concesso viene
scorporato dal feudo e viene affidato direttamente all'ordine o al gruppo
religioso a cui è stato affidato.

Nel caso in cui l'Ordine o il Gruppo religioso spariscano, il territorio torna
sotto la gestione diretta del Nobile a cui titolo è legato il feudo .




(*) [Questo rapporto fra nobile e vassallo ha carattere
prettamente GdR. Il Collegio si riserva il diritto di annullare il titolo di
Signore e di sanzionare il nobile che lo ha concesso se il rapporto fra i due
non sarà utilizzato per fare GdR.]
Il controllo del rispetto di tale norma è affidato
all'Araldo Territoriale.


Art.5. Del coniuge del
possessore di Titolo Nobiliare

Al Consorte di un Nobile da barone in poi è concesso il privilegio di
appellarsi, a titolo puramente onorifico, con il titolo del coniuge più la
parola "consorte"; ovvero la moglie del Barone di XXX potrà essere
chiamata Baronessa consorte di XXX. Qualora l'unione venisse meno decade ogni
tipo di privilegio.





PARAGRAFO III - Dell' Accumulo
di Titoli



Art.1.Una persona può
avere al massimo due titoli e portarli in ordine gerarchico. Esempio: “XY,
Marchese di Pavia, Conte della Bassa Ossola”
Il Titolo di Signore e di Cavaliere non rientrano nel limite.





Art.2. Nel caso in cui un
Nobile già in possesso di due titoli si trovi nella situazione di avere diritto
ad un terzo titolo, egli potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad
un erede il titolo minore tra quelli in suo possesso. Il CdA valutera' se
l'erede designato sia o meno meritevole di ereditare tale titolo.
Nel caso in cui un Nobile sia in possesso di due titoli di pari grado, egli
potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad un erede il titolo di
pensionamento.
Se non ci sono eredi legittimi, il Nobile dovrà rinunciare al nuovo titolo o ad
uno di quelli già in suo possesso. In questo caso i feudi torneranno a far
parte dei territori disponibili.
Se il Nobile possiede due titoli di pari grado di cui almeno uno di merito,
dovrà rinunciare a quest'ultimo





PARAGRAFO
IV - Delle Decisioni
del Collegio


Una volta espressa la decisione del Collegio è irrevocabile.
Nel valutare le proposte il Collegio valuterà la lettera di presentazione
fornita dal Doge o dalla Nobiltà, congiuntamente ad altri fattori esterni
(Attività pubblica, buona fama, Notorietà del personaggio, ecc).





PARAGRAFO
V - Dei Testamenti
e dell' Ereditarietà del Titolo nobiliare






Art. 1. Sarà compito
dell’Araldo Genealogista ricevere ed archiviare i Testamenti.
Inoltre egli si occuperà di avvisare il capocasato o il parente più prossimo
(non in ritiro) del Nobile dell'esistenza del testamento al momento del decesso
del Nobile stesso. Se entro 2 mesi l'Araldo Genealogista non avrà ricevuto
notizie dalla famiglia il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 2. Il Testamento ha validità solo se è stato depositato presso
l’Ufficio dell’Araldo Genealogista [HRP aprendo un topic in forum di Araldica]
oppure inviato per missiva privata all'Araldo Territoriale o ad un
Vicemaresciallo [HRP inviando un pm in forum] prima della dipartita del Nobile.


Art. 3. Solo i Nobili a partire dal titolo di Barone possono redigere un
Testamento nel quale indicano chiaramente l’erede designato per il/i feudo/i in
loro possesso.

Art. 4.Possono redigere un Testamento i Nobili appartenenti ad un Casato
riqualificato. Nel caso in cui il Nobile faccia parte di una Famiglia Borghese,
o non abbia famiglia, il suo Testamento avrà valore solo se depositato almeno 2
mesi prima della sua morte congiuntamente ad un Albero Genealogico
rappresentante in modo chiaro il legame parentale tra il Nobile e l'erede
designato, in caso contrario il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 5. Alla stesura del testamento il Titolo può essere lasciato in
eredità a:
- Consorte
- Figli (*)
- Nipoti (figli di figli)
- Fratelli/Sorelle

purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia (a tal fine
farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del
Collegio)

Art. 6. In caso non sia stato redatto un Testamento da parte
del Nobile, il Titolo può essere reclamato dal consorte o dai figli (*), purché
figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia archiviato presso i
nostri uffici, entro e non oltre 1 mese dalla scomparsa dello stesso.
Se il consorte è ancora in vita egli avrà precedenza sui figli, in caso
contrario il Titolo verrà assegnato al primogenito, senza distinzione di
genere, indicato nell’Albero Genealogico di famiglia (anche in questo caso farà
fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio).

Superato il mese il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 7.
Nel caso in cui l'erede designato all’interno del Testamento
o la persona a cui spetti il titolo tramite primogenitura decida di non
accettarlo è data facoltà all’erede stesso di decidere se abdicare in favore
del secondogenito o di un altro fratello ritenuto da egli meritevole. Nel caso
in cui anch’egli decidesse di rinunciare al Titolo, quest’ultimo tornerà alla
provincia di appartenenza.

Art. 8. Saranno ritenuti validi anche gli Alberi Genealogici depositati
presso Collegi stranieri riconosciuti.

Art. 9. I Titoli nobiliari in possesso di ecclesiastici alla morte del
Nobile verranno automaticamente ritirati dal Collegio e torneranno alla
provincia di appartenenza.

Art. 10. In tutti gli altri casi non previsti dal presente
Regolamento, il Titolo nobiliare torna alla provincia di appartenenza.





(*) Per determinare la natura legittima o illegittima dei
figli il Collegio si rifarà alle leggi vigenti nella provincia in cui si trova
il feudo.

In caso non ci fosse alcuna legge a riguardo il Collegio
si baserà esclusivamente sull'Albero Genealogico depositato.


PARAGRAFO VI - Dei Doveri del Nobile


Art. 1. Ogni Nobile ha il dovere una volta ricevuto
il Titolo di effettuare il giuramento (nell'apposito Topic) utilizzando la
seguente formula:



Citazione:

Io, NOME, Marchese/Conte/Visconte/Barone di XXX, sulla mia
anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al
sacrificio della vita se ciò sarà necessario.
Giuro di perseguire onore, probità e saggezza

Accetto e prometto di sostenere questa dichiarazione:

"Dovrai osservare, custodire, sostenere, e difendere con tutte le sue
conseguenze questo giuramento, con la tua scaltrezza, arguzia, ed il massimo
del tuo potere, senza falsità, inganni, e senza mezzi illeciti; e questo
dovrai fare di fronte a tutti i tipi di persone, di qualunque ceto, carica,
livello, condizione essi siano, e in nessun modo tollerare di fare o tentare,
o che sia fatto o tentato, direttamente o indirettamente, qualunque cosa di
ostacolo, danno, o deroga da questo giuramento, o di qualunque parte dello
stesso, con qualunque tipo di mezzo, o per qualunque tipo di pretesto;
che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assisterti."


In fede






Art. 2. Inoltre ogni Nobile dovrà richiedere la
realizzazione o l'aggiornamento, nel caso ne fosse già in possesso, del proprio
blasone personale ed esporlo in firma.

Art. 3. All'elezione di un nuovo Duca/Signore/Doge
il Nobile dovrà prestare giuramento di fedeltà allo stesso e alla provincia che
egli rappresenta, utilizzando la seguente formula:



Citazione:

Io,XX, per il mio feudo di XX sulla mia anima e coscienza,
faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al sacrificio della
vita se ciò sarà necessario. Giuro di perseguire il mio senso dell'onore,
probità e saggezza.
Per il mio feudo di XX, faccio giuramento di apportare aiuto e consiglio a
[nome della provincia], attraverso il mio giuramento di lealtà a [nome del
principe], il suo [Governatore/Signore/Doge/Duca]. Giuro di non fomentare
ingiusti disordini e conflitti contro la sua autorità.
Che tutti i nobili e l'Araldo siano testimoni del mio giuramento.
Che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assistermi.
In fede






Art. 4. E' inoltre dovere di ogni Nobile GDR
comportarsi in modo consono al proprio rango in ogni occasione.

La mancata esecuzione, ovvero la violazione di uno dei
doveri comporterà l'apertura di un procedimento presso il Tribunale Arbitrale
Araldico a carico del Nobile secondo le norme esposte nel Capitolo 5





PARAGRAFO
VII - Del Cambio
di Nome IG (Opzione premium)






Art. 1. Qualora un Nobile
GDR decidesse di usufruire dell'opzione di Cambiamento Nome dovrà provvedere a
comunicarlo tempestivamente (entro 1 mese) al Collegio, allegando le prove [lo
screen del profilo] con bene in evidenza il vecchio ed il nuovo nome.

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